Dal 1° giugno al 15 luglio sarà possibile presentare domanda di sanatoria per alcune categorie di stranieri irregolari presenti nel nostro territorio (art. 103 comma 1 D.l. Rilancio).

Voluta fortemente dal Governo, come misura di contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, la sanatoria permetterà la regolarizzazione di tanti lavoratori finora “a nero”, dall’agricoltura al lavoro domestico, come colf, badanti e assistenti alla persona. Cittadini italiani e stranieri che vivono in una condizione di sfruttamento lavorativo, possono chiedere al datore di lavoro di stipulare un contratto di lavoro vero e proprio. Infatti, la norma non prevede sanzione amministrative o procedimenti penali per quei datori di lavoro che hanno impiegato “a nero” i lavoratori o che hanno fatto lavorare manodopera irregolarmente presente in Italia (ad esclusione ovviamente per chi ha commesso reati di caporalato e sfruttamento dell’immigrazione clandestina).

Sul sito di Assindatcolf, l’Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoratori Domestici, si legge che il 60% dei lavoratori domestici impiegati nelle case degli italiani non ha un regolare contratto di lavoro. Questa procedura potrebbe contribuire, dunque, a sanare la piaga del lavoro irregolare in Italia.

I numeri parlano chiaro: il sito del Ministero dell’Interno riporta che le domande pervenute al 15 giugno, a 2 settimane dall’apertura della procedura, sono 32.000, con costante crescita delle istanze. Assindatcolf afferma che il 91% riguardano il lavoro di colf, badanti e baby-sitter. Dunque, in questa procedura si può intravedere il primo passo per “sanare” la piaga del lavoro irregolare.

 

La procedura:

la procedura prevede una regolarizzazione duplice:

  1. Presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro per regolarizzare un rapporto lavorativo, con la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini italiani che con cittadini stranieri.

Le domande da parte del datore di lavoro possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio con procedura telematica sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ mediante autenticazione digitale con SPID, secondo le istruzioni contenute sul sito, pagando un contributo di 500 euro a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione.

  1. Presentazione dell’istanza da parte di cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi.

Le domande per il permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero devono essere presentate in Questura, dallo straniero stesso, mediante compilazione presso l’ufficio postale abilitato, del modulo di domanda, e allegando la ricevuta del versamento F24 di 130 euro. Il cittadino straniero sarà poi convocato in Questura per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo